Art. 8.
(Aggiornamento del cambiamento
di genere e nome).

      1. La sentenza del giudice di pace dà diritto alla rettificazione del genere e del nome.
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro

 

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sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le procedure per l'aggiornamento e il rilascio della carta di identità e di altri atti dello stato civile, nonché del codice fiscale, della tessera sanitaria, della tessera elettorale e del passaporto. In ogni caso, i nuovi documenti di riconoscimento conservano il numero precedentemente assegnato al fine di agevolare l'identificazione della persona.
      3. Le attestazioni di stato civile riferite alla persona della quale sia stata rettificata l'attribuzione del genere e del nome sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo genere e del nuovo nome. Su richiesta dell'interessato, l'ufficiale di stato civile del comune di residenza può rilasciare attestazioni precedenti alla rettificazione del nome.